Statuto
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA
Art. 1
(Costituzione e denominazione)
E' costituita con sede nel comune di Rimini la Società cooperativa agricola denominata "Organizzazione di Produttori ASSOCIAZIONE REGIONALE tra PRODUTTORI OLIVICOLI DELL’EMILIA ROMAGNA - Società Cooperativa Agricola" oppure, in breve "Organizzazione di Produttori A.R.P.O. - Società Cooperativa Agricola".
La società è inoltre costituita per iniziativa dei produttori olivicoli italiani in qualità di OP ( Organizzazione di Produttori ) ai sensi del CAPO III del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 successive modifiche ed integrazionie della conseguente normativa nazionale di attuazione e svolge la propria attività nel settore dei prodotti e dei servizi della filiera olivicola al fine di agevolare l’attività dei propri soci ed al fine del miglioramento e della valorizzazione della produzione olivicola ed adattamento alle esigenze del mercato ai sensi di quanto previsto dal Reg (UE) 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 successive modifiche ed integrazioni e delle norme nazionali di attuazione vigenti.
La Cooperativa aderisce all’UNAPROL, Consorzio Olivicolo Italiano s.cons. p.a. quale “Associazione di Organizzazioni di Produttori “ ( AOP ai sensi del Reg (UE) 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 successive modifiche ed integrazioni e delle norme nazionali di attuazione vigenti).Con delibera dell’Organo amministrativo, la Cooperativa potrà istituire, sopprimere e trasferire, uffici periferici, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all’estero.
Art. 2
(Durata)
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.
TITOLO II
SCOPO – OGGETTO
Art. 3
(Scopo mutualistico)
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la valorizzazione al meglio delle produzioni olivicole dei propri soci e la tutela e miglioramento delle condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli. La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire, nell’ambito dell’oggetto sociale, è quello proprio delle OP costituite ai sensi del Reg (UE) 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 successive modifiche ed integrazioni e delle norme nazionali di attuazione vigenti e delleOrganizzazioni dei Produttori agricoli, di cui al D.Lgs. 102/2005, ed in particolare il coordinamento delle proprie rispettive attività e la gestione in forma associata di servizi finalizzati all’adattamento alle esigenze del mercato. La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
Art. 4
(Oggetto sociale)
LaCooperativa,aifinidelriconoscimentoqualeOrganizzazionediProduttori(di seguito “O.P.”) ha come oggetto la prestazione delle attività tipiche di un’OrganizzazionediProduttoridelsettoreolivicoloequindi,inviaprincipale, la concentrazione dell’offerta e la commercializzazione della produzione degli aderenti,inparticolarelaCooperativasiproponedi:
1)favorireprocessicomuni di trasformazione del prodotto degli olivicoltori associati;
2)favorire processi didistribuzionecomunedelprodottotrasformatoodellamateriaprima,attraverso anche la costituzione di una piattaforma di vendita comune o avvalendosi di trasporto comune;
3) favorire processi di promozione comune del prodotto, anche avvalendosi di etichettatura comune;
4) assicurare l’organizzazione comune in merito al controllo della qualità;
5) favorire l’uso comune delle attrezzature o di impianti di stoccaggio;
6) favorire gestione comune allo smaltimento dei sottoprodottidellaproduzionedell’olio;
7)favorirelastipuladiappalticomuni sull’usodeimezzidiproduzione;
8)assicurarelaprogrammazionedellaproduzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
9) assicurare la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione degli associati anche attraverso la commercializzazione diretta;
10) ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale stabilizzando i prezzi alla produzione;
11) promuovere ricerche su metodi di competitività economica, sull'andamento del mercato, supratiche colturali e tecniche di produzione e di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare e/o favorire la biodiversità;
12) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
13) adottare per conto dei soci,processidirintracciabilità,ancheaifinidell'assolvimentodegliobblighi dicuialReg.CEn.178/2002;
14)promuovereefornireassistenzatecnicaperil ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualitànazionale;
15) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione.
La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie e immobiliari ritenute necessarie o utili dall’organo amministrativo e/o dall’Assemblea dei Soci per il conseguimento dell'oggetto sociale e consentite dalla legge, incluse in particolare:
- laconclusionedicontrattiinerentilalavorazioneecommercializzazionedelle produzioni dei soci e in generale la fornitura di servizi anche di consulenza organizzativa e gestionale e diformazione;
- la realizzazione e partecipazione a sistemi di qualità e ditracciabilità;
- l’esecuzione di ricerche e analisi di mercato in Italia eall’estero;
- l’acquisizionedistrutture,impiantieattrezzatureanchemediantel’accessoa contributi pubblici e finanziamenti, mutui eleasing;
- la realizzazione di attività promozionali e pubblicitarie, anche attraverso l’utilizzo, l’acquisizione e/o la registrazione di marchi e segni distintivi nonché la partecipazione a fiere, congressi,mostre;
- la realizzazione di studi, ricerche e sperimentazioni anche mediante impianti, strutture e campi sperimentali odimostrativi;
- la predisposizione e realizzazione di progetti e programmi operativi annuali e/opluriennali,anchesopranazionali,finanziatiancheconicontributideisoci e di enti pubblici e organismi di livello locale, nazionale o comunitario, anche allo scopo di agevolare l’accesso dei soci a crediti, contributi, fondi e altre provvidenze.
LaCooperativapotràingeneralesvolgeretuttiglialtricompitiattribuitialle OrganizzazionidiProduttoriagricolidallalegislazionevigente,sussistendonei requisiti, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le opportune garanzie e concedere fideiussioni, avalli, pegni e altre garanzie nel rispetto dellanormativavigenteeperlarealizzazionedell’oggettosocialeedelloscopo mutualistico.
Potràassumeresiadirettamentecheindirettamente,interessenzeepartecipazioni inaltresocietàeimprese,consorzioaltriorganismi,incluseleassociazionie iraggruppamentitemporaneidiimpreseedentipubblicioprivati,aventioggetto analogo, connesso o complementare al proprio, e potrà compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, avvalendosi comunque di tutti gli strumenti, rapporti e apporti previsti o ammessi dalla normativa invigore.
Alfinedimigliorarequalitativamenteevalorizzarecommercialmenteleproduzioni associate,lasocietàpuòpredisporreprogrammioperativi,finanziatidaappositi fondicostituitiedalimentatidaicontributideisocie/odiorganismicomunitari enazionali.
Qualora la società aderisca ad una Associazione di Organizzazioni di Produttori (A.O.P.)puòelaborare,presentareeattuareilprogrammaoperativoperiltramite dell’AssociazionediOrganizzazionidiProduttori(A.O.P.)diappartenenza,ovvero puòaffidareallamedesimailcoordinamentoel’esecuzionedellemisurecomuniai programmioperativipresentatiatitoloindividualedallealtreorganizzazionidi produttori socie della stessaA.O.P..
TITOLO III
SOCI COOPERATORI
Art. 5
(Soci cooperatori)
Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Possono assumere la qualifica di soci:
a) produttori agricoli singoli e persone fisiche o giuridiche che coltivano e producono olive da mensa, da olio e olio di oliva, che svolgano la propria attività nell’ambito del territorio nazionale e che siano in possesso, ad eccezione dei produttori esonerati ai sensi del DM 16059 del 23 dicembre 2013, del fascicolo aziendale attivato di cui al DPR 1 dicembre 1999, n. 503 e del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, a condizione che non facciano parte di strutture associative con analogo scopo sociale e che non siano aderenti ad altre organizzazioni di produttori del settore olivicolo;
b) cooperative ed altre organizzazioni o società in qualunque forma costituite, formate esclusivamente di produttori agricoli, che svolgano la propria attività nell’ambito del territorio nazionale che si pongono come scopo la produzione, la lavorazione, la trasformazione, la tutela, la difesa e la valorizzazione delle produzioni olivicole ed olearie, che si trovino nelle stesse condizioni di cui alla precedente lettera “a”;
c) possono essere ammessi anche soci non produttori entro la soglia massima del 10% dei diritti di voto esprimibili in assemblea e senza la possibilità di assumere cariche sociali. In ogni caso i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative all’eventuale fondo di esercizio e/o programma di sostegno e non devono svolgere attività concorrenziali con quella della Società. Possono quindi essere ammessi anche soci non produttori che esercitino attività di frantoiani o imbottigliatori di olio extra vergine di oliva, ma in ogni caso non possono rappresentare complessivamente più del 10% dei diritti di voto della cooperativa; tali soci non possono inoltre assumere cariche sociali.
Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell’Organo amministrativo, si trovino, per l’attività svolta, in effettiva concorrenza con l’attività svolta dalla Cooperativa.
Infine, non possono essere ammessi, quali soci, i singoli produttori già soci di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione e/o conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna organizzazione di produttori.
La qualità di socio ordinario non si acquista per successione a qualsiasi titolo dovuta, ma solo con il consenso del Consiglio di Amministrazione. L'iscrizione nel libro soci e la conseguente assunzione della qualità di socio è subordinata al versamento integrale delle quote sottoscritte.
Art. 6
(Domanda di ammissione)
1) Chi intende essere ammesso come socio cooperatore deve presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che deve contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della qualifica di produttore olivicolo, e della località in cui viene svolta l’attività olivicola;
c) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e) la dichiarazione di non far parte di altra organizzazione di produttori o di altra società del medesimo settore e territorio o di altro organismo collettivo aderente alla cooperativa;
f) l’ubicazione e l’estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo;
g) l’impegno per i soli soci produttori a cedere/conferire almeno il 25% della propria produzione annuale, fatte salve le deroghe previste dalle normative vigenti;
h) l’impegno di comunicare alla Cooperativa tutti gli aggiornamenti relativi alla propria consistenza aziendale;
i) per i soci che esercitano attività di produzione, ovvero per coloro che esercitano attività di frantoiani o di imbottigliatori di olio extra vergine di oliva, dichiarazione, a pena di esclusione, di aver costituito e attivato il fascicolo aziendale di cui al DPR 1 dicembre 1999, n. 503 e del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99.
Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell’art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione, corredata di copia dell’atto costitutivo e dello statuto sociale, dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) eventuale deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.
L’Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l’attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo amministrativo, sul libro dei soci. La durata minima di adesione di un socio all’OP non può essere inferiore ad anni 3 (tre). L’Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo amministrativo, chi l’ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L’Organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte, con riguardo all’ammissione di nuovi soci.
Art. 7
(Obblighi del socio)
Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:
a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall’Organo amministrativo:
- della quota pari ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell’Organo amministrativo;
- dei contributi finanziari annuali, distinti in quota fissa ed in quota variabile in ragione del prodotto di ciascun socio commercializzato dalla Cooperativa, nella misura determinata dall’Organo amministrativo ed approvata dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio;
b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) ad applicare le regole adottate dalla Cooperativa, in materia di conoscenza della produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale;
d) ad aderire, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto, ad una sola O.P. riconosciuta ai sensi del Reg Ue 1308/13 ss.mm.ii. e delle norme attuative vigenti: tuttavia, in casi debitamente giustificati, da valutare singolarmente da parte dell’organo amministrativo, i produttori associati, che possiedono più di una unità di produzione situate in aree geografiche distinte, possono aderire a più O.P.;
e) a fornire le informazioni richieste dalla Cooperativa a fini statistici o a fini di programmazione della produzione;
f) a cedere e/o conferire, entro l’anno di regime previsto dalla normativa nazionale, una quota non inferiore al 25% della propria produzione alla O.P. per la relativa commercializzazione. Tale impegno, come richiamato al precedente art. 6 , lettera g), potrà essere derogato ed eventualmente regolamentato, da eventuali disposizioni regionali e nazionali di riferimento.
g) a mantenere il vincolo sociale per almeno un triennio e, ai fini del recesso, osservare un preavviso di almeno sei mesi dall’inizio della campagna di commercializzazione.
h)ad autorizzare la OP ad accedere ai propri dati al SIAN, per la verifica del conseguimentoannualedeiparametridellacommercializzazioneperlaconfermadel riconoscimento;
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.
La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa, ovvero mediante altro mezzo ritenuto idoneo.
Art.8
(Sanzioni)
L’Organo amministrativo esercita la vigilanza nei confronti del socio sul rispetto degli obblighi associativi.
Nei confronti del socio che non osservi gli obblighi statutari, che non paghi i contributi finanziari, o non osservi le regole fissate dalla cooperativa o non si attenga alle disposizioni normative vigenti che regolano l’attività della Cooperativa, si applicano le seguenti sanzioni:
a) censura con diffida;
b) sanzione pecuniaria;
c) esclusione dalla cooperativa.
La censura con diffida è una dichiarazione scritta di biasimo, per lievi infrazioni, accompagnata dalla diffida a tenere per l’avvenire un comportamento conforme ai doveri di socio pena l’irrogazione delle sanzioni più gravi.
La sanzione pecuniaria, da un minimo di una ad un massimo di cinque volte il contributo annuale dovuto dal socio per l’esercizio precedente, comprensivo di quota fissa e di quota variabile, è inflitta nel caso di infrazioni gravi, che comunque abbiano natura tale da consentire la prosecuzione del rapporto sociale, ovvero quando il socio, già sanzionato con censura, non ottemperi alla diffida e persista nel proprio comportamento.
L'esclusione è deliberata dall’Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l’ammissione;
b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, e che non abbia provveduto ad adeguarsi entro il termine di giorni 60 (sessanta) assegnato dall’Organo amministrativo, salva la sospensione del rapporto associativo durante tale periodo;
c) che, previa intimazione da parte dell’Organo amministrativo con termine di 60 (sessanta) giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
d) che svolga attività in conflitto con gli scopi sociali.
Il socio escluso con provvedimento motivato potrà aderire ad altra Organizzazione di Produttori solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell’esclusione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, fermo l’obbligo del socio escluso di pagare tutti i contributi dovuti alla cooperativa e maturati sino all’esclusione, di risarcire i danni cagionati alla cooperativa e di pagare la penale ai sensi del successivo art. 14.
Il risarcimento dei danni potrà essere richiesto anche nei confronti degli associati esclusi, espulsi, receduti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell’Organo amministrativo.
Art.9
(Perdita della qualità di socio)
La qualità di socio si perde:
1) per recesso, esclusione, perdita della capacità di agire, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2) per recesso, esclusione, perdita della capacità di agire, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.
Art. 10
(Recesso del socio)
Il socio potrà recedere esclusivamente nei casi previsti dalla legge.
La domanda di recesso deve essere comunicata alla Cooperativa con raccomandata, ovvero con altra modalità che ne assicuri, in ogni caso, l’avvenuto ricevimento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dall’inizio della campagna di commercializzazione. L’Organo amministrativo deve esaminare la dichiarazione di recesso entro 60 giorni dalla ricezione. Il socio può proporre opposizione innanzi il tribunale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fermo restando gli obblighi del socio al rispetto degli impegni assunti nei confronti della cooperativa antecedentemente alla data di efficacia del recesso e al pagamento dei contributi maturati durante tale periodo.
In ogni caso, il recesso acquista efficacia o alla fine dell’esercizio sociale in corso e non prima della conclusione del programma di impegni.
In caso di presentazione di un programma di sostegno nessun socio può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l’intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione della stessa cooperativa.
La cooperativa, nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l’eventuale sua adesione ad altra O.P.
Art.11
(Deliberazioni in materia di recesso e di esclusione)
Le deliberazioni assunte in materia di recesso e di esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altra modalità ritenuta idonea e che ne assicuri, in ogni caso, l’avvenuto ricevimento.
Il socio escluso con provvedimento di esclusione motivato da inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie, potrà aderire ad altra Organizzazione di Produttori o essere riconosciuto come Organizzazione di Produttori se persona giuridica solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell’esclusione.
L’impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.
Art. 12
(Liquidazione della quota)
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 17, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.
La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa.
Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
Art. 13
(Morte del socio)
In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 12.
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.
Nell’ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.
In difetto di tale designazione si applica l’art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Cooperativa subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell’Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell’art. 12.
In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Cooperativa consenta la divisione. La Cooperativa esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall’art. 6.
In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell’art. 12.
Art. 14
(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)
La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 2 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell’Organo amministrativo alla riserva legale.
I soci esclusi per i motivi indicati nell’art. 8, comma 6, lettere b), c) e d), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell’eventuale penale, ove determinata dal regolamento.
La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all’art. 1243 del codice civile.
Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.
Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l’insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.
TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE
Art. 15
(Elementi costitutivi)
Il patrimonio della Cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore a Euro 25,00 né superiore ai limiti di legge;
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 17 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
c) dall’eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;
d) dalla riserva straordinaria;
e) da ogni altra riserva costituita dall’Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.
Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell’Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
Art. 16
(Vincoli sulle quote e loro alienazione)
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell’Organo amministrativo.
Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all’Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.
Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio ai sensi del presente Statuto.
Art. 17
(Bilancio di esercizio)
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato all’Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della Cooperativa, segnalate dall’Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L’Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
L’Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.
Art. 18
(Ristorni)
L’Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell’attività mutualistica.
L’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.
La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità del prodotto conferito, in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni.
Non si darà luogo ad attribuzione di ristorni quando il vantaggio mutualistico sarà insito nella valorizzazione dei prodotti medesimi, così come evidenziato nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
TITOLO V
ORGANI SOCIALI
Art. 19
(Organi)
Sono organi della Cooperativa:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente della Cooperativa;
d) l’Organo di Controllo.
Art. 20
(Assemblea)
La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi, a cura dell’Organo amministrativo, mediante avviso spedito almeno 8 giorni prima di quello fissato per l’assemblea con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo e che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci nel domicilio risultante dal libro soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari con obbligo di conferma di avvenuta ricezione, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci).
La convocazione può inoltre avvenire con lettera semplice spedita ai soci e pubblicata, alternativamente, sulle pagine di quotidiani locali, anche on line, che garantiscano la copertura informativa nel territorio ove operano i soci della cooperativa.
L’avviso deve contenere l’indicazione dell'ordine del giorno, il luogo nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
L’assemblea può svolgersi anche con gli interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso è necessario che:
a) sia consentito al presidente dell’assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, anche mediante l’invio e la ricezione di documenti;
d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
Art. 21
(Funzioni dell’Assemblea)
L'Assemblea:
1) approva il bilancio e destina gli utili;
2) procede alla nomina dell’Organo amministrativo;
3) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale;
4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;
5) approva i regolamenti interni;
6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7) provvede alle modifiche dell’Atto Costitutivo;
8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l’Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione;
10) delibera la costituzione di fondi di esercizio per lo svolgimento di programmi operativi, fissando i criteri di partecipazione dei soci.
Il verbale dell’Assemblea che delibera in merito ai precedenti punti 6 e 7 deve essere redatto da un notaio.
L’Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno con le modalità indicate all’art. 20.
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell’Organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Art. 22
(Costituzione e quorum deliberativi)
Salvo i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.
Art. 23
(Votazioni)
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione o con altra modalità che l’assemblea andrà a determinare o con altro mezzo ammesso dalla legge.
Art. 24
(Voto)
Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.
Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Ai soci con personalità giuridica, possono essere attribuiti più voti, e comunque non superiori a 5, fermo restando che il loro voto non può essere superiore ad 1/3 di quelli spettanti agli altri soci presenti o rappresentati in assemblea.
I soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative all’eventuale fondo di esercizio e/o programma di sostegno e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle della cooperativa.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società.
Ciascun socio non può rappresentare più di 10 soci.
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.
Nel caso in cui siano state convocate le assemblee parziali, previste e disciplinare all'art.25, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati eletti nelle assemblee parziali.
Art. 25
(Assemblee separate)
Quando il numero dei soci sia superiore a mille, l’Organo amministrativo può convocare assemblee parziali per l’elezione dei delegati, che andranno a costituire l’assemblea generale, da convocarsi entro cinque giorni dall’ultima assemblea parziale. Verranno inoltre convocate assemblee separate qualora vi siano le condizioni indicate nell’articolo 2540 del C.C.
Le assemblee parziali eleggono, con il sistema proporzionale, un delegato ogni 20 voti espressi dai soci presenti o rappresentanti in assemblea. Se il numero dei voti espressi dall’assemblea non è esatto multiplo di 20 ed il resto supera il numero di 5, viene eletto un delegato anche per questo resto. I delegati devono essere soci o rappresentanti legali di soci persone giuridiche e devono intervenire personalmente all’assemblea generale. Le assemblee parziali devono discutere lo stesso ordine del giorno oggetto di deliberazione da parte dell’assemblea generale.
Art. 26
(Presidenza dell’Assemblea)
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell’Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.
Nel caso si tengano assemblee parziali, queste possono essere presiedute da un membro dell’Organo di amministrazione appositamente incaricato.
L’assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.
Art. 27
(Amministrazione)
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 13, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori persone fisiche, ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori con personalità giuridica.
Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della carica.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.
Art. 28
(Competenze e poteri dell’Organo amministrativo)
L’Organo Amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano riservati all'assemblea.
Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa, esclusi solo quelli riservati all’Assemblea dalla legge o dal presente statuto.
L’Organo amministrativo può, ai sensi di legge, delegare al Presidente e/o al Direttore, determinando i limiti della delega, parte dei propri poteri nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.
Il Consiglio di Amministrazione può, ai sensi di legge, delegare parte dei propri poteri ad un comitato formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.
E’ nei compiti del Presidente convocare l’Organo amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno.
Art. 29
(Convocazioni e deliberazioni)
L’Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.
La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze dell’Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.
Le riunioni dell’Organo amministrativo si potranno svolgere anche per teleconferenza o audio/video conferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
Art. 30
(Integrazione del Consiglio)
In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall’assemblea.
Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell’Assemblea deve essere fatta d’urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l’Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.
Art. 31
(Compensi agli Amministratori)
Spetta all’Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.
Spetta all’Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale o del Sindaco Unico, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.
Art. 32
(Rappresentanza)
Il Presidente dell’Organo Amministrativo ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.
La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L’Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Institori e Procuratori speciali. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.
Il Presidente, previa apposita delibera dell’Organo amministrativo, potrà provvedere alle modifiche statutarie necessarie per l’adeguamento del presente statuto a successive disposizioni legislative che dovessero intervenire, nello stretto limite dell’adeguamento legislativo richiesto, nonché potrà conferire speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad altri amministratori o terzi.
Art. 33
(Organo di controllo e revisione legale dei conti)
L'organo di controllo della società, nominato quando obbligatorio per legge o per volontà dei soci, è costituito da un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, o da un sindaco unico.
All'organo di controllo può essere affidata la revisione legale dei conti.
All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
In caso di nomina del Sindaco Unico o del Revisore Legale, il soggetto è indicato dall’UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO Soc. Cons. p.a..
Nell’ipotesi di nomina del Collegio Sindacale in forma collegiale, esso sarà composto da tre membri effettivi e due supplenti, ed il Presidente è indicato dall’UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO Soc. Cons. p.a.. L’Organo di Controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio. I componenti sono rieleggibili.
Il Sindaco Unico od il Collegio Sindacale vigilano sull’osservanza della legge e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul concreto funzionamento ed hanno i doveri ed i poteri stabiliti dalla legge. L’Organo di Controllo esercita altresì la Revisione Legale dei conti di cui all’art. 2409 bis ed i membri devono essere iscritti al Registro dei Revisori. Il compenso dell’Organo di Controllo e del Presidente (ove nominato) viene fissato dall’Assemblea all’atto della nomina e per l’intera durata del mandato.
L’Organo di Controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti.
Le riunioni del collegio sindacale, ove nominato, possono essere tenute in audio/video conferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.
Art. 34
(Modello organizzazione, gestione, controllo ex decreto legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 e s.s. )
La società adotta il modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al decreto legislativo n° 231 dell’8 giugno 2001 e s.s.. Si istituisce l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, disciplinandolo ai sensi del decreto legislativo n° 231 dell’8 giugno 2001 e s.s., a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello di Organizzazione e di Gestione della Società.
L’O.d.V., seppur autonomo ed indipendente, opera nel quadro delle linee guida generali dell’Organismo di Vigilanza istituito in seno all’UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO Soc. Cons. a r.l.. L’O.d.V. è composto da 1 a 3 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione della società, di cui uno indicato dall’UNAPROL - CONSORZIO OLIVICOLO ITALIANO Soc. Cons. a r.l.. I componenti dell’O.d.V. possono coincidere con i componenti dell’Organo di Controllo. L’O.d.V. si riunisce, indicativamente, ogni novanta giorni, ovvero tutte le volte che sia reputato necessario sulla base degli accadimenti; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo e sottoscritto dagli intervenuti.
TITOLO VI
CONTROVERSIE
Art. 35
(Foro Competente)
Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la Cooperativa ha la propria sede legale.
TITOLO VII
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 36
(“Scioglimento e liquidazione della Cooperativa”)
Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, nei casi di cui all'articolo 2545 duodecies c.c., è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto, determina:
a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
Ai sensi dell’art. 2514, co. 1, lett. d) del codice civile, il patrimonio residuo risultante dal bilancio finale della liquidazione – dedotte le somme necessarie al rimborso del capitale sociale e dei dividendi eventualmente maturati – è obbligatoriamente devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituito dal MIN. SVI. EC. ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 37
(Regolamenti)
L’Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa anche in relazione agli obblighi di conferimento del prodotto da parte dei soci.
Art. 38
(Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la “disciplina delle società cooperative”, a norma dell’art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata e qualora vengano meno i presupposti per l'applicazione delle norme delle Società a responsabilità limitata, la Società senza indugi, dovrà convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme inderogabili sulle Società per Azioni. I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.
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