DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA COLLINE DI ROMAGNA
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
Art.1
Denominazione La denominazione di origine protetta Colline di Romagna è riservata agli oli extra vergine di oliva che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2081/92 ed indicati nel presente disciplinare di produzione.
Art.2
Varietà di olivo La denominazione di origine protetta Colline di Romagna è riservata allolio extra vergine di oliva ottenuto dalle varietà di olive presenti negli oliveti, come di seguito specificato:
- correggiolo, nella misura minima del 60%
- leccino, nella misura massima del 40%
Possono essere presenti altre varietà locali minori quali, pendolino, moraiolo e rossina, fino ad un massimo del 10%.
Art.3
Zona di produzione La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dellolio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta Colline di Romagna comprende i seguenti Comuni:
A) Provincia di Rimini
per intero i Comuni di:
Coriano, Gemmano, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Saludecio, San Giovanni in Marignano, San Clemente, Torriana, Verucchio.
in parte i Comuni di:
Misano Adriatico, limitatamente al territorio posto a monte della S.S n°16 Adriatica ;
Riccione, limitatamente al territorio posto a monte della S.S n°16 Adriatica (nei tratti urbani denominata anche via Circonvallazione, via Giulio Cesare, via Flaminia);
Rimini, limitatamente al territorio posto a monte della S.S. n°16 Adriatica (nei tratti urbani denominata anche via Flaminia) fino al bivio che la via Flaminia forma con viale Settembrini e, proseguendo per via Settembrini, limitatamente al territorio posto a monte e compreso fra viale Settembrini che prosegue in via Giuliani, fino allincrocio con via Fada e proseguendo in via Fada, via C.A. Dalla Chiesa, via Della Repubblica e Superstrada Rimini-San Marino fino al sottopasso in corrispondenza dellautostrada A14. Da qui, la delimitazione successiva dellarea comunale, in direzione Bologna, fa riferimento al territorio posto a monte dellAutostrada A14 fino al confine del Comune;
Santarcangelo di Romagna, limitatamente al territorio posto a monte dellAutostrada A14;
B) Provincia di Forlì-Cesena
per intero i Comuni di:
Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, Meldola, Mercato Saraceno, Montiano, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo e Sogliano al Rubicone.
in parte i Comuni di:
Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Longiano, Savignano sul Rubicone, limitatamente al territorio di ogni Comune posto a monte della Strada Statale n. 9 Emilia.
Art. 4
Caratteristiche di coltivazione 1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dellolio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta Colline di Romagna devono essere quelle tradizionali e caratteristiche del territorio di cui al precedente ART.3 e, in ogni caso, idonee a conferire le specifiche caratteristiche qualitative allolio derivato . La difesa dalle erbe infestanti e dai principali parassiti dellolivo dovrà essere attuata nel rispetto dei disciplinari di lotta integrata della Regione Emilia Romagna.
2) I sesti dimpianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono quelli tradizionalmente in uso nelle aree individuate.
3) Lepoca di raccolta delle olive destinate alla produzione dellolio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta Colline di Romagnaè compresa tra il 20 ottobre e il 15 dicembre di ogni anno.
4) La raccolta delle olive va effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con lausilio di mezzi meccanici, evitando il contatto delle olive con il terreno. Limpiego dei prodotti di abscissione è vietato.
5) Le olive raccolte devono essere avviate alla oleificazione entro il più breve tempo possibile. Il trasporto e lo stoccaggio delle olive deve avvenire in contenitori rigidi, di materiale inerte, che assicurino una adeguata aerazione delle drupe. La trasformazione delle olive in olio deve essere, in ogni caso, effettuata non più tardi di due giorni dalla raccolta.
6) La produzione massima di olive per ettaro è fissata in kg 7.000 nel caso di oliveti specializzati e in kg 60 per pianta nel caso di piante sparse.
7) I produttori olivicoli sono tenuti a denunciare il quantitativo di olive prodotto allOrganismo di Controllo, entro e non oltre il trentesimo giorno dal termine ultimo di cui al punto 3) dellART.4 .
8) Il produttore è tenuto a presentare allOrganismo di Controllo una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che le olive provengono dallarea delimitata ai sensi dellART. 3 del presente disciplinare con indicazione dellimpianto di molitura ove è avvenuta la trasformazione delle olive in olio.
ART.5
Modalità di oleificazione
1) La zona in cui devono svolgersi le operazioni di estrazione e confezionamento dellolio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta Colline di Romagna è quella definita al precedente art.3.
2) Le olive destinate alla produzione dellolio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta Colline di Romagna, di cui allart.1 , devono essere sottoposte a defogliazione e lavaggio con acqua potabile prima di essere avviate alla trasformazione: ogni altro trattamento è vietato.
3) Lestrazione dellolio extra vergine di oliva di cui allart.1 deve avvenire soltanto con processi meccanici e fisici atti a garantire lottenimento di oli senza alcuna possibilità di alterazione delle caratteristiche qualitative presenti nel frutto. La resa massima delle olive in olio non deve superare il 18% . La temperatura della pasta di olive non deve superare i 27C°.
Durante la trasformazione è vietata la pratica del ripasso ed è altresì vietato il ricorso a qualsiasi prodotto ad azione chimica o biochimica quale coadiuvante delle operazioni di estrazione dellolio dalle olive.
4) LOrganismo di controllo certifica la conformità del prodotto, su richiesta del detentore delle partite di olio da sottoporre ad analisi chimico-fisica e organolettica, ai fini dellutilizzo della denominazione di origine protetta Colline di Romagna.
ART.6
Caratteristiche al consumo
Lolio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta Colline di Romagna allatto dellimmissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
- colore: dal verde al giallo oro
- odore : di fruttato di oliva medio o talvolta intenso, accompagnato da eventuali sensazioni di erba o foglia
- sapore: di fruttato di oliva con lieve sensazione di amaro e\o piccante, accompagnato da eventuale sentore di mandorla, carciofo o pomodoro
- punteggio al panel test = 7 ,
- acidità totale massima, espressa in acido oleico, al peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio
- numero perossidi = 12 meqO2\kg
- acido oleico = 72%
- tocoferoli = 70 mg\kg
ART.7
Designazione e presentazione
1) Laggiunta di qualsiasi qualificazione alla denominazione di cui allart.1, non espressamente prevista dal presente disciplinare è vietata. Tale divieto è esteso anche ad aggettivi quali: eccelso, fine , superiore, selezionato,genuino, tradizionale.
2) E vietato luso di riferimenti geografici aggiuntivi, indicazioni geografiche o indicazioni di luoghi esattamente corrispondenti a Comuni, frazioni o aree inserite nella zona di produzione di cui allart.1.
3) E consentito luso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore, soprattutto in riferimento a nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta.
4) Il nome della denominazione di origine protetta Colline di Romagna deve figurare in etichetta con caratteri chiari e indelebili, in modo da poter essere ben distinguibile dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa.
5) Lolio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta Colline di Romagna deve essere conservato in contenitori ermeticamente chiusi, al riparo dalla luce, in ambienti a temperatura costante e non superiore a 18° gradi centigradi e immesso al consumo in recipienti preconfezionati, ermeticamente chiusi, idonei dal punto di vista alimentare e con la seguente capienza espressa in litri: 0,10 - 0.25 - 0,50 - 0,75 - 1,00 - 2,00 - 3,00 - 5,00 .
6) E obbligatorio indicare in etichetta lannata di produzione delle olive da cui è ottenuto lolio.
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