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Classificazione oli

Classificazione degli oli da olive

Il Reg. CE n. 1513/2001 del 23 luglio 2001 che modifica il Reg.CE 136/66,  descrive, definisce e suddivide gli oli da olive e  gli oli di sansa di oliva nelle seguenti categorie:

 

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OLIO DI OLIVA VERGINE
Appartengono a questa categoria gli oli ottenuti dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazione dell’olio e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Gli oli di oliva vergini sono oggetto della classificazione e delle denominazioni seguenti:
olio extra vergine di oliva*: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 0,8 g. per 100 g. e avente altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
olio di oliva vergine*: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è al massimo di 2 g. per 100 g. e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;
olio di oliva lampante: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g. per 100 g. e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria   

OLIO DI OLIVA RAFFINATO
Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione dell’olio di oliva vergine, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 0,3 g. per 100 g. e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

OLIO DI OLIVA-COMPOSTO DI OLI DI OLIVA RAFFINATI E  OLI DI OLIVA VERGINI*
Olio di oliva ottenuto dal taglio di un olio di oliva raffinato con olio di oliva vergine diverso dall’olio d’oliva lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g. per 100 gr. e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria(non è prevista una quantità minima di olio  di oliva vergine da inserire nella miscela e da indicare in etichetta)

OLIO DI SANSA DI OLIVA GREGGIO
Olio ottenuto dalla sansa d’oliva mediante trattamento con solventi o mediante processi fisici, oppure olio corrispondente all’olio d’oliva lampante, fatte salve talune specifiche caratteristiche, escluso l’olio ottenuto attraverso la riesterificazione e le miscele con oli di altra natura , e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
 

OLIO DI SANSA DI OLIVA RAFFINATO
Olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, con un tenore di acidità libera espresso in acido oleico,  non superiore a 0,3 g. per 100 g. e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

OLIO DI SANSA DI OLIVA*
Olio ottenuto dal taglio di olio di olio di sansa di oliva raffinato e di olio di oliva vergine diverso dall’olio  lampante, con un tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, non superiore a 1 g. per 100 g. e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

* Categorie di oli da olive disponibili in commercio e direttamente utilizzabili dal consumatore (l’olio di oliva vergine, pur essendo commercializzabile, è oggi pressoché assente sul mercato).
 

 

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