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Regolamento (CE) n. 2080/2005
della Commissione del 19 dicembre 2005
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio per quanto riguarda le organizzazioni di operatori del settore oleicolo, i loro programmi di attività e il relativo finanziamento
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo allorganizzazione comune dei mercati nel settore dellolio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68 [1], in particolare larticolo 9,
considerando quanto segue:
(1) Al fine di garantire lefficacia delle organizzazioni riconosciute di operatori del settore oleicolo, il riconoscimento deve essere attribuito alle diverse categorie di operatori impegnate a fondo nel settore dellolio di oliva o delle olive da tavola, assicurando nel contempo che le organizzazioni in questione possiedano taluni requisiti minimi sufficienti per ottenere risultati economici significativi.
(2) Per consentire agli Stati membri produttori di provvedere alla gestione amministrativa del regime delle organizzazioni riconosciute di operatori del settore oleicolo, occorre stabilire le procedure e i termini massimi per il riconoscimento di tali organizzazioni, i criteri di selezione dei rispettivi programmi, nonché le modalità di erogazione e di ripartizione del finanziamento comunitario.
(3) A norma dellarticolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nellambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori [2], gli Stati membri possono trattenere fino al 10 % della componente per lolio di oliva nellambito del massimale nazionale di cui allarticolo 41 dello stesso regolamento, per garantire il finanziamento comunitario dei programmi di attività elaborati da organizzazioni di operatori riconosciute in uno o più dei settori di attività elencati allarticolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2004.
(4) Conformemente alle norme comuni sul finanziamento degli aiuti diretti e per consentire agli Stati membri di utilizzare gli importi disponibili, è necessario che la spesa annua sostenuta per lesecuzione dei programmi di attività non superi gli importi trattenuti annualmente dagli Stati membri ai sensi dellarticolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(5) Ai fini di una coerenza globale delle attività delle organizzazioni riconosciute di operatori del settore oleicolo, occorre precisare i tipi di attività ammissibili al finanziamento comunitario e quelli non ammissibili. Si devono altresì precisare le modalità di presentazione dei programmi e i criteri per la loro selezione. È tuttavia opportuno conferire agli Stati membri interessati la facoltà di prevedere condizioni supplementari di ammissibilità per meglio adattare le attività alle realtà nazionali del settore oleicolo.
(6) Alla luce dellesperienza acquisita, risulta opportuno fissare soglie di finanziamento comunitario almeno per il settore del miglioramento dellimpatto ambientale dellolivicoltura e per quello della tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dellolio di oliva e delle olive da tavola, in particolare il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali sotto lautorità delle amministrazioni nazionali, in modo da assicurare lesecuzione di un minimo di attività in settori che sono prioritari e allo stesso tempo sensibili.
(7) Per garantire che i programmi di attività siano realizzati entro i termini stabiliti e conformemente al disposto dellarticolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2004, nonché ai fini di una efficace gestione amministrativa del regime delle organizzazioni riconosciute di operatori del settore oleicolo, occorre stabilire le modalità relative alle domande di approvazione, alla selezione e allapprovazione dei programmi di attività.
(8) Per consentire un uso oculato del finanziamento disponibile per ciascuno Stato membro, è necessario predisporre una procedura annuale di modifica dei programmi di attività approvati per lanno successivo, nelleventualità di cambiamenti debitamente giustificati delle condizioni iniziali. Gli Stati membri devono inoltre poter determinare le condizioni atte a giustificare una modifica dei programmi di attività e la conseguente ridistribuzione degli stanziamenti, senza che siano superati gli importi trattenuti annualmente dagli Stati membri produttori ai sensi dellarticolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
(9) Per poter avviare le attività in tempo utile, occorre che le organizzazioni di operatori del settore oleicolo possano ricevere un anticipo fino al 90 % delle spese annue ammissibili del programma di attività approvato, previa costituzione di una cauzione alle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli [3].
(10) Ai fini di una corretta gestione delle norme relative alle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, è necessario che gli Stati membri interessati predispongano un piano di controlli e instaurino un regime di sanzioni per le irregolarità eventualmente commesse. Occorre inoltre prevedere la comunicazione dei risultati delle attività da parte delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo alle autorità nazionali degli Stati membri interessati, nonché la trasmissione degli stessi alla Commissione.
(11) Per motivi di chiarezza e trasparenza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 [4], e sostituirlo con un nuovo regolamento.
(12) Il comitato di gestione per lolio di oliva e le olive da tavola non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Campo di applicazione
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 865/2004 per quanto riguarda il riconoscimento delle organizzazioni di operatori, le attività ammissibili a finanziamento comunitario, lapprovazione dei programmi di attività e la realizzazione dei programmi di attività approvati.
Articolo 2
Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo
1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di operatori aventi diritto al finanziamento comunitario dei programmi di attività di cui allarticolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004.
2. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per il riconoscimento, tra le quali devono figurare almeno le seguenti condizioni:
a) le organizzazioni di produttori sono costituite esclusivamente da olivicoltori che non fanno parte di unaltra organizzazione di produttori riconosciuta;
b) le associazioni di organizzazioni di produttori sono costituite esclusivamente da organizzazioni di produttori riconosciute che non fanno parte di unaltra associazione di organizzazioni di produttori riconosciute;
c) le altre organizzazioni di operatori sono costituite esclusivamente da operatori del settore oleicolo che non fanno parte di unaltra organizzazione di operatori riconosciuta;
d) le organizzazioni interprofessionali rappresentano in maniera estesa ed equilibrata linsieme delle attività economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dellolio di oliva e/o delle olive da tavola;
e) le organizzazioni di operatori sono in grado di presentare un programma di attività per almeno uno dei settori di attività di cui allarticolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) ad e);
f) le organizzazioni di operatori si impegnano a sottostare ai controlli previsti allarticolo 14.
3. Ai fini della valutazione delle domande di riconoscimento presentate dalle organizzazioni di operatori, gli Stati membri prendono in considerazione segnatamente i seguenti aspetti:
a) le peculiarità del settore oleicolo in ciascuna zona regionale definita dagli Stati membri (di seguito "zona regionale");
b) linteresse del consumatore e lequilibrio del mercato;
c) il miglioramento qualitativo della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
d) lefficacia presunta dei programmi di attività presentati.
Articolo 3
Procedura di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo
1. Per ottenere il riconoscimento, unorganizzazione di operatori del settore oleicolo presenta, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno, una domanda di riconoscimento che attesti il rispetto delle condizioni previste allarticolo 2, paragrafo 2.
La domanda di riconoscimento è redatta secondo un modello fornito dallautorità competente dello Stato membro, per facilitare il controllo del rispetto delle condizioni di cui allarticolo 2, paragrafo 2. La domanda contiene, tra laltro, gli elementi identificativi di ciascuno dei membri dellorganizzazione di operatori del settore oleicolo.
2. Entro il 1o aprile di ogni anno di esecuzione del programma di attività approvato, lorganizzazione di operatori del settore oleicolo è riconosciuta dallo Stato membro e riceve un numero di riconoscimento.
3. Il riconoscimento è rifiutato, sospeso o revocato immediatamente, se lorganizzazione di operatori del settore oleicolo non soddisfa le condizioni di cui allarticolo 2, paragrafo 2.
4. Lorganizzazione di operatori conserva tuttavia i diritti derivanti dal riconoscimento fino alla revoca dello stesso, purché essa abbia agito in buona fede per quanto riguarda la conformità alle condizioni di cui allarticolo 2, paragrafo 2.
Nel caso in cui la revoca del riconoscimento sia dovuta al fatto che lorganizzazione di operatori non ha rispettato deliberatamente o per grave negligenza le condizioni per il riconoscimento di cui allarticolo 2, paragrafo 2, la decisione di revoca ha effetto a decorrere dal momento in cui non risultano più soddisfatte tali condizioni.
5. Il riconoscimento è rifiutato, sospeso o revocato immediatamente, se lorganizzazione di operatori del settore oleicolo:
a) è stata oggetto di sanzioni per uninfrazione al regime di aiuto alla produzione previsto dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio [5] durante le campagne 2002/2003 o 2003/2004;
b) è stata oggetto di sanzioni per uninfrazione al sistema di finanziamento dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo previsto dal regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio [6] durante le campagne 2002/2003 o 2003/2004.
6. Le organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute dagli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2002 o che hanno beneficiato del finanziamento dei programmi di attività durante le campagne di commercializzazione 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005 possono essere considerate riconosciute ai sensi del presente regolamento, sempreché possiedano i requisiti indicati allarticolo 2, paragrafo 2.
Articolo 4
Finanziamento comunitario
1. Il finanziamento comunitario annuo dei programmi di attività delle organizzazioni di operatori è corrisposto nei limiti dellimporto trattenuto a norma dellarticolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
Gli Stati membri si accertano che la spesa annua sostenuta per lesecuzione dei programmi di attività approvati non superi limporto di cui al primo comma.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento comunitario sia assegnato proporzionalmente alla durata del periodo di cui allarticolo 8, paragrafo 1.
Articolo 5
Attività ammissibili al finanziamento comunitario
1. Le attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dellarticolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2004 (di seguito "attività ammissibili") sono le seguenti:
a) in materia di monitoraggio e gestione amministrativa del mercato nel settore dellolio di oliva e delle olive da tavola:
i) raccolta di dati sul settore e sul mercato, effettuata in conformità alle specifiche di metodo, di rappresentatività geografica e di precisione stabilite dallautorità nazionale competente;
ii) elaborazione di studi su temi correlati alle altre attività previste dal programma dellorganizzazione di operatori di cui trattasi;
b) in materia di miglioramento dellimpatto ambientale dellolivicoltura:
i) operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale e a rischio di abbandono, effettuate alle condizioni stabilite dallautorità nazionale competente sulla base di criteri oggettivi; tali condizioni riguardano le zone regionali potenzialmente ammissibili nonché la superficie e il numero minimo di olivicoltori necessari per una buona riuscita delle operazioni in questione;
ii) elaborazione di buone pratiche agricole per lolivicoltura, basate su criteri ambientali adeguati alle condizioni locali, loro diffusione presso gli olivicoltori e monitoraggio della loro applicazione pratica;
iii) progetti di dimostrazione pratica di tecniche alternative allimpiego di prodotti chimici per la lotta alla mosca dellolivo;
iv) progetti di dimostrazione pratica di tecniche olivicole finalizzate alla protezione dellambiente e al mantenimento del paesaggio, quali la coltura biologica, ragionata e integrata;
v) inserimento di dati ambientali nel sistema di informazione geografica degli oliveti di cui allarticolo 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
c) in materia di miglioramento della qualità della produzione di olio di oliva e di olive da tavola:
i) miglioramento delle condizioni di coltivazione, segnatamente la lotta contro la mosca dellolivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in conformità alle specifiche tecniche stabilite dallautorità nazionale competente;
ii) miglioramento varietale degli oliveti in singole aziende, a condizione che tali interventi contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del programma di attività;
iii) miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio di oliva e di olive da tavola;
iv) assistenza tecnica allindustria di trasformazione oleicola su aspetti inerenti alla qualità dei prodotti;
v) creazione e miglioramento di laboratori di analisi dellolio di oliva vergine;
vi) formazione di assaggiatori per il controllo organolettico dellolio di oliva vergine;
d) in materia di tracciabilità, certificazione e tutela della qualità dellolio di oliva e delle olive da tavola, in particolare mediante il controllo della qualità degli oli di oliva venduti ai consumatori finali, sotto lautorità delle amministrazioni nazionali:
i) creazione e gestione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti dallolivicoltore fino al condizionamento e alletichettatura, in conformità alle specifiche stabilite dallautorità nazionale competente;
ii) creazione e gestione di sistemi di certificazione della qualità, basati su un sistema di analisi del rischio e controllo dei punti critici, il cui disciplinare è conforme alle specifiche tecniche stabilite dallautorità nazionale competente;
iii) creazione e gestione di sistemi di controllo del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dellolio di oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato, in conformità alle specifiche tecniche stabilite dallautorità nazionale competente;
e) in materia di diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori ai fini del miglioramento della qualità dellolio di oliva e delle olive da tavola:
i) diffusione di informazioni sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui alle lettere a), b), c) e d);
ii) creazione e gestione di un sito Internet sulle attività svolte dalle organizzazioni di operatori nei campi di cui alle lettere a), b), c) e d).
Per quanto riguarda lattività prevista al primo comma, lettera c), punto ii), gli Stati membri accertano che siano adottate le opportune disposizioni per recuperare linvestimento o il suo valore residuo, qualora il socio titolare della singola azienda lasci lorganizzazione di operatori del settore oleicolo.
2. Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari che specifichino le attività ammissibili, senza peraltro renderne impossibile la presentazione o la realizzazione.
Articolo 6
Ripartizione del finanziamento comunitario
In ciascuno Stato membro, una percentuale minima del 20 % del finanziamento comunitario disponibile ai sensi dellarticolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004 è destinata al settore di attività di cui allarticolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera b); una percentuale minima del 12 % del finanziamento comunitario è destinata al settore di cui allarticolo 5, paragrafo 1, primo comma, lettera d).
Se la percentuale minima di cui al primo comma non è interamente utilizzata nei settori di attività ivi menzionati, limporto non utilizzato non può essere stornato ad altri settori di attività, ma è riversato al bilancio comunitario.
Articolo 7
Attività e spese non ammissibili al finanziamento comunitario
1. Non sono ammissibili al finanziamento comunitario a norma dellarticolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004 le attività seguenti:
a) attività che beneficiano di un finanziamento comunitario diverso da quello previsto allarticolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004;
b) attività che mirano direttamente a un incremento della produzione o comportano un aumento della capacità di magazzinaggio o di trasformazione;
c) attività finalizzate allacquisto o al magazzinaggio di olio di oliva o di olive da tavola o aventi unincidenza sul prezzo di questi prodotti;
d) attività finalizzate alla promozione commerciale dellolio di oliva o delle olive da tavola;
e) attività concernenti la ricerca scientifica;
f) attività che possono causare distorsioni di concorrenza negli altri rami di attività dellorganizzazione di operatori del settore oleicolo.
2. Per garantire lottemperanza al disposto del paragrafo 1, lettera a), le organizzazioni di operatori si impegnano per iscritto, in nome proprio e dei loro soci, a rinunciare, per le attività effettivamente finanziate a norma dellarticolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno comunitario o nazionale.
3. Non sono ammissibili, tra laltro, le seguenti spese sostenute in sede di realizzazione delle attività di cui allarticolo 5:
a) rimborso (segnatamente in rate annuali) di prestiti contratti per unattività realizzata interamente o parzialmente prima dellinizio del programma di attività;
b) pagamenti corrisposti agli operatori in occasione di riunioni e corsi di formazione, a compensazione della perdita di reddito;
c) le spese connesse a costi amministrativi e di personale, sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAOG, non sono finanziate dal FEAOG;
d) acquisto di terreno non edificato;
e) acquisto di materiale doccasione;
f) spese risultanti da contratti di locazione finanziaria (tasse, interessi, oneri assicurativi);
g) noleggio come alternativa allacquisto e spese di funzionamento dei beni noleggiati.
4. Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari che specifichino le attività e le spese non ammissibili di cui ai paragrafi 1 e 3.
Articolo 8
Programmi di attività e domanda di approvazione
1. I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dellarticolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 865/2004 devono essere realizzati su un periodo massimo di tre anni. Il primo stralcio inizia il 1o aprile 2006. Gli stralci successivi iniziano il 1o aprile di ognuno dei tre anni.
2. Ciascuna organizzazione di operatori riconosciuta ai sensi del presente regolamento può presentare, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 15 febbraio di ogni anno, una domanda di approvazione per un unico programma di attività.
La domanda di approvazione contiene i seguenti elementi:
a) identificazione dellorganizzazione di operatori richiedente;
b) informazioni relative ai criteri di selezione di cui allarticolo 9, paragrafo 1;
c) descrizione, giustificazione e calendario di esecuzione delle attività proposte;
d) piano delle spese, ripartite secondo le attività e i settori di attività di cui allarticolo 5 e suddivise in quote di 12 mesi a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, distinguendo tra spese generali, che non possono superare il 2 % del totale, e le altre principali voci di spesa;
e) piano di finanziamento ripartito per settori di attività di cui allarticolo 5 e suddiviso in quote di 12 mesi al massimo a decorrere dalla data di approvazione del programma di attività, indicando in particolare il finanziamento comunitario richiesto, compresi gli anticipi, ed eventualmente i contributi finanziari degli operatori e il contributo nazionale;
f) descrizione degli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi che consentono la valutazione in itinere ed ex post del programma sulla base dei principi generali stabiliti dallo Stato membro;
g) la prova della costituzione di una cauzione bancaria pari almeno al 5 % del finanziamento comunitario richiesto;
h) una domanda di anticipo ai sensi dellarticolo 11;
i) la dichiarazione di cui allarticolo 7, paragrafo 2;
j) per le organizzazioni interprofessionali e le associazioni di organizzazioni di produttori: identificazione delle organizzazioni di operatori responsabili delleffettiva esecuzione delle attività previste nei loro programmi e subappaltate;
k) per le organizzazioni di operatori che fanno parte di unassociazione di produttori o di unorganizzazione interprofessionale: un attestato da cui risulti che le attività previste nei loro programmi non sono oggetto di unaltra domanda di finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento.
Articolo 9
Selezione e approvazione dei programmi di attività
1. Lo Stato membro seleziona i programmi di attività sulla base dei criteri seguenti:
a) la qualità generale del programma e la sua coerenza con gli orientamenti e le priorità stabiliti dallo Stato membro per il settore oleicolo nella zona regionale interessata;
b) la credibilità finanziaria e la congruenza dei mezzi di cui dispone lorganizzazione di operatori con le attività proposte;
c) lestensione della zona regionale interessata dal programma di attività;
d) la diversità delle situazioni economiche della zona regionale interessata che sono prese in considerazione dal programma di attività;
e) lesistenza di vari settori di attività e lentità della partecipazione finanziaria degli operatori;
f) gli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi stabiliti dallo Stato membro, che consentono la valutazione in itinere ed ex post del programma.
Lo Stato membro tiene conto della ripartizione delle domande fra i diversi tipi di organizzazioni di operatori e dellimportanza dellolivicoltura in ciascuna zona regionale.
2. Lo Stato membro respinge i programmi di attività che sono incompleti o contengono informazioni inesatte, o che prevedono una delle attività non ammissibili indicate allarticolo 7.
3. Entro il 15 marzo di ogni anno, lo Stato membro informa le organizzazioni di operatori sui programmi di attività approvati e, se del caso, sui programmi ai quali ha concesso il finanziamento nazionale corrispondente.
Lapprovazione definitiva di un programma di attività può essere subordinata allinserimento delle modifiche ritenute pertinenti dallo Stato membro. In questo caso, lorganizzazione di operatori interessata comunica il proprio accordo allinserimento delle modifiche entro un termine di 15 giorni dalla notificazione delle stesse.
4. Se il programma di attività proposto non è selezionato, lo Stato membro svincola immediatamente la cauzione di cui allarticolo 8, paragrafo 2, lettera g).
5. Gli Stati membri provvedono affinché il finanziamento comunitario sia assegnato, nellambito di ciascuna categoria di organizzazioni di operatori, in funzione del valore dellolio di oliva prodotto o commercializzato dai membri delle organizzazioni di operatori.
Articolo 10
Modifica dei programmi di attività
1. Una organizzazione di operatori può chiedere, secondo la procedura stabilita dallo Stato membro, di apportare modifiche al contenuto e al bilancio del proprio programma di attività già approvato, purché tali modifiche non implichino il superamento dellimporto trattenuto a norma dellarticolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003.
2. Ogni domanda di modifica di un programma di attività è corredata dei documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze delle modifiche proposte. Lorganizzazione di operatori presenta la domanda allautorità competente almeno sei mesi prima dellinizio della realizzazione dellattività di cui trattasi.
3. Se le organizzazioni di operatori che hanno proceduto ad una fusione svolgevano precedentemente programmi di attività distinti, esse continuano a svolgere tali programmi in modo distinto e parallelo fino al 1o gennaio dellanno che segue la fusione. Tali organizzazioni procedono alla fusione dei loro programmi di attività inoltrando una domanda di modifica dei rispettivi programmi di attività conformemente ai paragrafi 1 e 2.
In deroga al primo comma, gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le organizzazioni di operatori che lo richiedono per motivi debitamente giustificati a svolgere in parallelo i rispettivi programmi di attività senza procedere alla loro fusione.
4. Entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda di modifica di cui al paragrafo 2, lautorità competente dello Stato membro, dopo aver esaminato i documenti ricevuti, comunica la propria decisione allorganizzazione di operatori interessata. Sono considerate accolte le domande di modifica in merito alle quali non è stata presa una decisione entro il termine succitato.
5 Qualora il finanziamento comunitario ottenuto dallorganizzazione di operatori sia inferiore al programma approvato, i beneficiari possono adeguare il programma al finanziamento ottenuto.
Articolo 11
Anticipi
1. Lorganizzazione di operatori che ha presentato una domanda di anticipo secondo il disposto dellarticolo 8, paragrafo 2, lettera h), riceve, alle condizioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, un importo globale non superiore al 90 % delle spese ammissibili previste per ciascuno degli anni coperti dal programma di attività approvato.
2. Durante il mese che segue linizio di ogni anno di esecuzione del programma di attività approvato, lo Stato membro versa allorganizzazione di operatori di cui trattasi la prima rata dellanticipo, pari ad un terzo dellimporto di cui al paragrafo 1.
La seconda rata, pari ai rimanenti due terzi dellimporto di cui al paragrafo 1, è versata previa verifica di cui al paragrafo 3.
3. Prima di versare la rata successiva, lo Stato membro verifica che ciascuna rata dellanticipo sia stata effettivamente utilizzata.
Detta verifica è effettuata dallo Stato membro sulla base della relazione di cui allarticolo 13 o per mezzo di un controllo in loco ai sensi dellarticolo 14.
4. I versamenti di cui al paragrafo 2 sono subordinati alla costituzione di una cauzione da parte dellorganizzazione di operatori interessata, in conformità al regolamento (CEE) n. 2220/85, per un importo pari al 110 % dellimporto dellanticipo richiesto. Lesigenza principale ai sensi dellarticolo 20, paragrafo 2, del regolamento citato è lesecuzione delle attività figuranti nel programma di attività approvato.
Immediatamente dopo la costituzione della cauzione di cui al primo comma, lo Stato membro svincola la cauzione di cui allarticolo 8, paragrafo 2, lettera g).
5. Anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro la fine di ogni anno di esecuzione del programma di attività, le organizzazioni di operatori interessate possono presentare una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 4 per un importo non superiore alla metà delle spese effettivamente sostenute. Lo Stato membro determina e controlla i documenti giustificativi a corredo di tale domanda e svincola le cauzioni corrispondenti alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo alla presentazione della domanda stessa.
Articolo 12
Domanda di finanziamento comunitario
1. Ai fini del versamento del finanziamento comunitario di cui allarticolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004, lorganizzazione di operatori presenta una domanda di finanziamento allorganismo pagatore anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro tre mesi a decorrere dalla fine di ciascun anno di esecuzione del proprio programma di attività.
Lo Stato membro può versare alle organizzazioni di operatori il saldo del finanziamento comunitario corrispondente a ciascun anno di esecuzione del programma di attività dopo aver verificato, sulla base della relazione di cui allarticolo 13 o di un controllo in loco di cui allarticolo 14, che le due rate dellanticipo di cui allarticolo 11, paragrafo 2, sono state effettivamente spese.
Non è ricevibile una domanda di finanziamento comunitario presentata oltre il termine di cui al primo comma e gli importi eventualmente percepiti a titolo di finanziamento comunitario del programma sono rimborsati secondo la procedura prevista allarticolo 17.
2. La domanda di finanziamento comunitario è redatta secondo un modello fornito dallautorità competente dello Stato membro. Per essere ricevibile, la domanda deve essere corredata:
a) dei giustificativi:
i) delle spese sostenute nel periodo di esecuzione del programma di attività (fatture e documenti bancari comprovanti il loro pagamento);
ii) se del caso, delleffettivo versamento dei contributi finanziari da parte degli operatori e dello Stato membro interessato;
b) di una relazione costituita dai seguenti elementi:
i) descrizione precisa delle fasi del programma realizzate, suddivisa secondo i settori di attività indicati allarticolo 5;
ii) se del caso, giustificazione e conseguenze finanziarie dei divari tra le fasi del programma di attività approvato dallo Stato membro e quelle effettivamente realizzate;
iii) valutazione del programma di attività realizzato, sulla base degli indicatori previsti allarticolo 8, paragrafo 2, lettera f).
3. Una domanda di finanziamento non conforme alle condizioni prescritte ai paragrafi 1 e 2 è respinta. Lorganizzazione di operatori interessata può presentare una nuova domanda di finanziamento entro un termine stabilito dallo Stato membro.
4. Una domanda di finanziamento riguardante spese pagate oltre due mesi dopo la fine del periodo di esecuzione del programma di attività è respinta.
5. Entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di finanziamento e dei documenti a corredo di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, dopo aver esaminato i documenti suddetti ed effettuato i controlli di cui allarticolo 14, versa il finanziamento comunitario dovuto e svincola eventualmente le cauzioni di cui allarticolo 8, paragrafo 2, lettera g), e allarticolo 11, paragrafo 4.
Articolo 13
Relazioni delle organizzazioni di operatori
1. A decorrere dal 2007, le organizzazioni di operatori presentano, anteriormente al 1o maggio di ogni anno, relazioni annuali sulla realizzazione dei programmi di attività nellanno civile precedente. Dette relazioni vertono sui seguenti aspetti:
a) le fasi del programma di attività realizzate o in corso;
b) le principali modifiche apportate al programma di attività;
c) valutazione dei risultati già ottenuti sulla base degli indicatori di cui allarticolo 8, paragrafo 2, lettera f).
Nellultimo anno di esecuzione del programma di attività, le relazioni di cui al primo comma sono sostituite da una relazione finale.
2. Per i programmi di attività di durata inferiore a un anno, la relazione finale deve essere presentata entro due mesi a decorrere dalla fine dellesecuzione del programma.
3. La relazione finale costituisce una valutazione del programma di attività e comprende almeno i seguenti elementi:
a) una descrizione, basata come minimo sugli indicatori di cui allarticolo 9, paragrafo 1, lettera f), nonché su qualsiasi altro criterio pertinente, indicante in che misura gli obiettivi del programma sono stati realizzati;
b) una spiegazione delle principali modifiche apportate al programma di attività;
c) eventualmente, lindicazione degli elementi da prendere in considerazione in sede di elaborazione del successivo programma di attività.
Articolo 14
Controlli in loco
1. Gli Stati membri verificano il rispetto delle condizioni di concessione del finanziamento comunitario con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) il rispetto delle condizioni per il riconoscimento;
b) la realizzazione dei programmi di attività approvati e in particolare degli investimenti;
c) le spese effettivamente sostenute rispetto al finanziamento richiesto e la partecipazione finanziaria degli operatori interessati.
2. Lautorità competente predispone un piano di controlli in loco da effettuarsi su un campione di organizzazioni di operatori secondo il disposto dellarticolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 865/2004. Lautorità competente seleziona il campione in base ad unanalisi del rischio, facendo in modo che:
- tutte le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori siano controllate in loco almeno una volta dopo il versamento dellanticipo e prima del versamento del saldo del finanziamento comunitario;
- tutte le altre organizzazioni di operatori e le organizzazioni interprofessionali siano controllate ogni anno durante il periodo di esecuzione di ciascuno dei programmi di attività approvati, tranne qualora abbiano ricevuto un anticipo nel corso dellanno, nel qual caso esse saranno controllate dopo la data di versamento dellanticipo.
Se dai controlli emergono irregolarità, lautorità competente procede ad ulteriori controlli entro lanno in corso e aumenta il numero di organizzazioni di operatori da controllare nellanno successivo.
3. I controlli in loco sono inopinati. Tuttavia, per agevolare lorganizzazione materiale dei controlli, può essere dato allorganizzazione di operatori interessata un preavviso non superiore a 48 ore.
4. Lautorità competente decide quali organizzazioni di operatori sottoporre a controllo in base ad unanalisi del rischio che tenga conto dei seguenti fattori:
a) limporto del finanziamento del programma di attività approvato;
b) la tipologia delle attività finanziate nellambito del programma di attività approvato;
c) lo stato di avanzamento del programma di attività;
d) le risultanze di precedenti controlli in loco o delle verifiche effettuate in sede di procedura di riconoscimento;
e) altri parametri di rischio definiti dallo Stato membro.
5. La durata dei controlli in loco dipende dallo stato di avanzamento del programma di attività approvato.
Articolo 15
Rapporti di controllo
Per ciascun controllo in loco viene redatto un rapporto di controllo dettagliato, indicante in particolare:
a) data e durata del controllo;
b) nominativi delle persone presenti;
c) estremi di tutte le fatture controllate;
d) estremi delle fatture selezionate nei libri contabili (registro degli acquisti o delle vendite e registro IVA in cui sono iscritte le fatture selezionate);
e) documenti bancari attestanti il pagamento degli importi selezionati;
f) attività realizzate che sono state oggetto di una verifica particolare in loco.
Articolo 16
Rettifiche e sanzioni
1. Lorganizzazione di operatori che si sia resa responsabile, deliberatamente o per grave negligenza, della revoca del riconoscimento di cui allarticolo 3, paragrafo 3, è esclusa dal beneficio del finanziamento per lintero programma di attività e versa inoltre allautorità competente un importo corrispondente a quello escluso dal finanziamento.
2. Se una determinata attività non è realizzata in conformità al programma di attività approvato, lorganizzazione di operatori è esclusa dal beneficio del finanziamento per lattività di cui trattasi. Tale esclusione non si applica qualora lorganizzazione di operatori abbia fornito dati fattuali esatti o sia in grado di dimostrare con qualsiasi altro mezzo di non essere in torto.
3. Qualora siano riscontrate irregolarità nella realizzazione del programma di attività, allorganizzazione di operatori interessata sono irrogate le seguenti sanzioni:
a) in caso di irregolarità dovuta a negligenza, lorganizzazione di operatori:
i) è esclusa dal beneficio del finanziamento per lattività di cui trattasi;
ii) è tenuta a versare allautorità competente un importo pari al finanziamento revocato;
b) in caso di irregolarità intenzionale, compresa la falsa dichiarazione, lorganizzazione di operatori:
i) è esclusa dal beneficio del finanziamento per linsieme del programma di attività;
ii) è tenuta a versare allautorità competente un importo pari al finanziamento revocato;
iii) è esclusa dal beneficio del finanziamento comunitario ai sensi dellarticolo 8 del regolamento (CE) n. 865/2004 per lintero triennio successivo a quello in cui è stata riscontrata lirregolarità.
4. Gli importi risultanti da rettifiche o sanzioni ai sensi del presente articolo sono versati allorganismo pagatore e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
Articolo 17
Recupero dellindebito
1. Lautorità competente dello Stato membro recupera gli importi indebitamente erogati, eventualmente maggiorati degli interessi calcolati conformemente al paragrafo 2.
2. Gli interessi sono calcolati:
a) in base al periodo trascorso tra la data del pagamento e la data del rimborso da parte del beneficiario;
b) al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea, serie C, in vigore alla data del pagamento indebito, maggiorato di tre punti percentuali.
3. Qualora unattività realizzata conformemente al programma di attività approvato risulti ulteriormente non ammissibile, lo Stato membro ha facoltà di erogare il finanziamento dovuto o di non procedere al recupero degli importi erogati ove ciò sia autorizzato in casi analoghi per i finanziamenti a carico del bilancio nazionale e sempreché lorganizzazione di operatori non abbia agito con negligenza o dolo.
4. Gli importi recuperati o pagati a norma del presente articolo sono versati allorganismo pagatore e detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.
Articolo 18
Comunicazioni degli Stati membri
1. Entro il 31 gennaio 2006, gli Stati membri produttori di olio di oliva comunicano alla Commissione i provvedimenti nazionali adottati in attuazione del presente regolamento, in particolare quelli relativi:
a) alle condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori di cui allarticolo 2, paragrafo 2;
b) alle condizioni supplementari che specificano le attività ammissibili, stabilite ai sensi dellarticolo 5, paragrafo 2;
c) agli orientamenti e alle priorità per il settore oleicolo di cui allarticolo 9, paragrafo 1, lettera a), nonché agli indicatori quantitativi e qualitativi di cui allarticolo 9, paragrafo 1, lettera f);
d) alle modalità del regime di anticipi di cui allarticolo 11 ed eventualmente del regime di pagamento dei finanziamenti nazionali;
e) allespletamento dei controlli di cui allarticolo 14 e alle sanzioni e rettifiche di cui allarticolo 16;
f) al termine previsto allarticolo 12, paragrafo 3.
2. Entro il 1o maggio di ogni anno di esecuzione dei programmi di attività approvati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi:
a) alle organizzazioni di operatori riconosciute;
b) ai programmi di attività e alle loro caratteristiche, suddivisi secondo i tipi di organizzazioni di operatori, i settori di attività e le zone regionali;
c) allimporto del finanziamento assegnato a ciascun programma di attività;
d) al calendario previsto per lerogazione del finanziamento comunitario per ciascun esercizio finanziario, per lintera durata dei programmi di attività.
3. Entro il 10 settembre di ogni anno di esecuzione dei programmi di attività approvati, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sullattuazione del presente regolamento, contenente almeno i seguenti elementi:
a) numero di programmi di attività finanziati, beneficiari, superfici olivicole, frantoi, impianti di trasformazione e quantitativi di olio e di olive da tavola interessati;
b) caratteristiche delle attività svolte in ciascuno dei settori di attività;
c) divario tra le attività previste e quelle effettivamente realizzate, nonché relativa incidenza sulle spese;
d) descrizione e valutazione dei risultati, basate in particolare sulle valutazioni dei programmi di attività di cui allarticolo 12, paragrafo 2, lettera b), punto iii);
e) statistiche dei controlli eseguiti conformemente agli articoli 14 e 15 e delle sanzioni e rettifiche applicate a norma dellarticolo 16;
f) spese ripartite secondo i programmi e i settori di attività, nonché contributi finanziari comunitari, nazionali e degli operatori.
4. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono trasmesse per via elettronica secondo le indicazioni impartite dalla Commissione agli Stati membri.
Articolo 19
Disposizione transitoria
1. Gli Stati membri possono anticipare il finanziamento comunitario per il primo anno di esecuzione dei programmi di attività.
2. Detto anticipo è limitato esclusivamente allimporto del finanziamento comunitario.
3. Le spese successive al pagamento dellanticipo di cui al paragrafo 2 sono dichiarate come spese sostenute dal 16 al 31 ottobre 2006.
Articolo 20
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1334/2002 è abrogato.
Tuttavia, gli articoli 9 e 10 e larticolo 11, paragrafo 3, continuano ad applicarsi ai programmi dattività concernendo la campagna di commercializzazione 2004/2005.
Articolo 21
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2005.
Per la Commissione
Mariann Fischer Boel
Membro della Commissione
[1] GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 37.
[2] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15).
[3] GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).
[4] GU L 195 del 24.7.2002, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1331/2004 (GU L 247 del 21.7.2004, pag. 5).
[5] GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.
[6] GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.
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